Art. 21.
(Impiego delle guardie giurate).

      1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15 e 16, non possono essere adibite ai servizi di trasporto di valori e di scorta a valori guardie giurate che non sono in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo specifico impiego.
      2. I regolamenti di servizio stabiliscono le misure di protezione e di sicurezza e le modalità di svolgimento del servizio volte a tutelare la sicurezza delle guardie giurate e a limitarne l'esposizione a rischio.
      3. Il servizio delle guardie giurate adibite al trasporto di valori e alla scorta a valori si svolge negli ambiti territoriali in cui opera l'istituto o il soggetto da cui dipendono, fatte salve le limitazioni di impiego derivanti dall'osservanza dei contratti di lavoro o delle norme poste a tutela dei lavoratori. L'ambito territoriale del servizio deve essere annotato nel tesserino di cui sono munite le guardie giurate. Le guardie giurate sono tenute a portare con sé l'ordine di servizio, recante l'espressa indicazione degli orari e dei luoghi interessati al servizio e a esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 2. In ogni caso le guardie giurate sono tenute ad esibire, ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, i documenti di viaggio e le bolle relative al servizio in corso, nel rispetto delle misure di salvaguardia del bene trasportato.

 

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